Statuto della Fondazione Castel Capuano
Raccolta n.39835 – Allegato “X”
STATUTO DELLA “FONDAZIONE CASTEL CAPUANO”
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE. E’ costituita la “FONDAZIONE CASTEL CAPUANO”, voluta per iniziativa del “COMITATO PROMOTORE PER CASTEL CAPUANO” e fondata a seguito dell’emanazione del D.M. 19 novembre 2010.
ARTICOLO 2
SEDE. La Fondazione ha la propria sede legale ed amministrativa in Napoli (NA), presso il complesso di Castel Capuano.
ARTICOLO 3
SCOPO. Scopo della Fondazione “CASTEL CAPUANO” – fermo rimanendo il mantenimento della antica sede alla funzione di giustizia – è quello di assicurare, nel rispetto delle caratteristiche del Monumento, una destinazione che ne esalti la tradizione giuridico-forense nonché la sua storica vocazione a luogo di studi e dibattiti giuridici, non solo della Città di Napoli, ma di tutta la Nazione e nel contesto dell’Unione Europea, nonché alla creazione in tale sede di un polo di alta formazione giuridica e professionale destinato, tra l’altro, alla formazione post-universitaria per le professioni forensi e notarili, alla formazione dei magistrati, alla formazione decentrata del personale amministrativo, con peculiare riferimento all’informatica giuridica ed e-justice (processo telematico, digitalizzazione e servizi connessi), alla formazione degli organismi di mediazione e conciliazione, anche con riferimento alle normative e prospettive dell’Unione Europea. A tal fine, scopo della Fondazione è altresì quello di provvedere al recupero conservativo e alla manutenzione straordinaria di Castel Capuano, relativamente agli spazi che verranno assegnati alla Fondazione stessa per il conseguimento delle finalità, tra cui vi è anche la valorizzazione del Centro storico di Napoli.
La Fondazione, per una migliore, produttiva ed economica realizzazione di tali finalità, per consentire un positivo recupero delle attività sociali, economiche e commerciali del Centro storico può avvalersi di specifiche convenzioni con privati, persone fisiche e giuridiche ed enti di qualsivoglia natura, per la gestione di singole attività strumentali espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione persegue le proprie finalità sono determinate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, che promuove all’uopo ogni possibile iniziativa intesa a conseguirle.
In ogni caso la Fondazione può, nei limiti consentiti dalla legge, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura e direttamente strumentali a quelle statutarie in quanto ad esso integrative.
ARTICOLO 4
FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal FONDO DI DOTAZIONE e dal FONDO DI GESTIONE. IL FONDO DI DOTAZIONE è costituito:
- dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo o successivamente;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle donazioni, lasciti, contributi, erogazioni, sussidi ed ogni altra liberalità sotto forma di beni mobili ed immobili espressamente destinati al patrimonio della Fondazione con elargizioni da parte di Regione Campania, Provincia e Comune di Napoli, altri Enti pubblici, Fondazioni e Associazioni pubbliche e private, Camera di Commercio, Unione Industriali, Istituti Bancari e privati cittadini;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione o di cui essa abbia comunque l’uso;
- dalle somme prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione, con sua deliberazione, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.
Il FONDO DI GESTIONE della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, nonché da quote di conferimento in denaro pervenute al Fondo di Dotazione che il Consiglio di Amministrazione disponga di assegnare al Fondo di Gestione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti e soggetti pubblici e privati in genere, per supportare l’ordinaria attività;
- altresì dalle erogazioni, dalle sovvenzioni, dalle sponsorizzazioni e dalle donazioni dei soci, degli enti e soggetti pubblici e privati, e da ogni altro provento derivante dall’attività della Fondazione, ivi compresi i proventi derivanti dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali o accessorie connesse, e dai beni pervenuti alla Fondazione a qualsiasi altro titolo.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento dello scopo e non può essere diviso, né attribuito ai fondatori o ai sostenitori.
ARTICOLO 5
PARTECIPANTI. All’attività della Fondazione partecipano:
- i PROMOTORI;
- i FONDATORI;
- i SOSTENITORI.
Sono FONDATORI gli Enti ed i soggetti pubblici e privati che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo versando contestualmente un contributo per la costituzione del fondo di dotazione di almeno Euro cinquemila (E.5.000). La qualifica di FONDATORI può essere riconosciuta anche per adesione successiva con delibera del Consiglio di Amministrazione alle persone fisiche e agli Enti e soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e contribuiscano al fondo con il versamento della somma fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore ad Euro cinquemila (E.5.000). La qualifica di SOSTENITORE potrà essere attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione agli Enti ed ai soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa ed alla realizzazione del suo scopo mediante contributi di beni materiali o immateriali. I membri FONDATORI e SOSTENITORI possono in ogni momento comunicare il loro recesso con lettera raccomandata. Il recesso del membro Fondatore determina la decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione da esso nominato.
ARTICOLO 6
ORGANI. Sono Organi della Fondazione:
- il PRESIDENTE;
- il VICEPRESIDENTE;
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- il COMITATO ESECUTIVO;
- il COMITATO SCIENTIFICO;
- il COLLEGIO DEI REVISORI.
Le cariche sono a titolo onorifico.
ARTICOLO 7
PRESIDENTE. La Fondazione è presieduta dal Direttore Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici ed Uffici Giudiziari della città di Napoli. Egli:
- presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, formando l’ordine del giorno;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato;
- assume tutti i provvedimenti urgenti e necessari di competenza del Comitato Esecutivo per il funzionamento della Fondazione, da sottoporre per la ratifica al Comitato stesso entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche che si rendano necessarie, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione.
ARTICOLO 8
VICEPRESIDENTE. Il Vicepresidente è di diritto il Presidente del Consiglio dell’O rdine degli Avvocati di Napoli. Fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento, con eguali poteri.
ARTICOLO 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Sono membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente e al Vicepresidente, componenti di diritto, i membri Fondatori in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo da loro designato; il membro del Consiglio di Amministrazione designato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli è componente del Consiglio diverso dal suo Presidente (Vicepresidente di diritto della Fondazione). Il Consiglio di Amministrazione:
- nomina i membri elettivi del Comitato Esecutivo;
- nomina il Tesoriere, anche al di fuori dei suoi membri, determinandone i compiti;
- determina, in conformità agli scopi statutari e d’intesa col Comitato Scientifico, gli obiettivi e i programmi della Fondazione;
- verifica periodicamente i risultati complessivi della gestione, approvando entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di maggio il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- provvede sugli affari posti alla sua attenzione dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Scientifico;
- delibera sul recesso dei membri Fondatori e Sostenitori;
- delibera sulle modifiche dello Statuto della Fondazione proposte dal Presidente, dal Comitato Esecutivo, dal Comitato Scientifico o da un terzo del Consiglio.
ARTICOLO 10
COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri, e precisamente dal Presidente e dal Vicepresidente della Fondazione, membri di diritto; gli altri sette membri sono nominati tra i membri del Consiglio di Amministrazione, assicurando che siano comunque presenti due avvocati (oltre il Vicepresidente) designati con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, un notaio, un Avvocato dello Stato e un rappresentante delle Università. Il Comitato Esecutivo cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione ed è investito dei più ampi poteri oltre che nell’ambito delle deleghe specialistiche che il Consiglio di Amministrazione gli conferisca per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione ed all’erogazione delle rendite e per la realizzazione di quanto costituisce lo scopo della Fondazione stessa. Il Comitato Esecutivo cura, nell’ambito delle proprie funzioni, i rapporti con gli Organi della Fondazione nonché con gli Enti pubblici e privati partecipanti o comunque interessati al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nonché all’utilizzo degli spazi di pertinenza della stessa anche per scopi extragiudiziari coerenti con la storica destinazione del Monumento. Il Comitato Esecutivo assume, sospende, licenzia gli impiegati e i collaboratori di qualsiasi grado e livello. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato Esecutivo nomina Segretario Generale un avvocato, membro del Comitato Esecutivo, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’intesa con il Presidente della Fondazione. Egli:
- assiste il Presidente ed il Comitato Esecutivo nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- coordina l’attività della segreteria e assicura il buon andamento dei servizi;
- adempie ad ogni altro compito affidatogli dal Presidente, dal Comitato Esecutivo, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Scientifico.
Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario Generale si avvale di apposita segreteria.
ARTICOLO 11
COMITATO SCIENTIFICO. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed ha il compito di promuovere ogni attività volta a garantire l’indirizzo scientifico della Fondazione nel rispetto della storica vocazione giuridico-forense del Castello quale luogo di studi e di dibattiti giuridico-culturali; a tal fine esprime parere obbligatorio sulle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo relative alle attività di carattere scientifico e culturale. E’ composto inizialmente dai soggetti nominati nell’atto costitutivo. Potrà inoltre essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con membri scelti tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio del mondo istituzionale, accademico e professionale, di riconosciuta professionalità nei settori in cui opera la Fondazione. Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Può farsi sostituire, in caso di impedimento, dal Vicario da lui nominato. Il Presidente cura la formazione del regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico.
ARTICOLO 12
ADUNANZE. Gli Organi collegiali della Fondazione si riuniscono su convocazione del rispettivo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, o ne sia fatta richiesta da almeno sette dei suoi membri per il Consiglio di Amministrazione, da cinque per il Comitato Esecutivo, e da tre per il Comitato Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico devono riunirsi almeno due volte all’anno e il Comitato Esecutivo almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La convocazione è fatta con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata o via fax o e-mail, almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto dei termini di cui sopra, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell’urgenza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Sugli argomenti di natura personale la votazione va fatta a scrutinio segreto. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è facoltà dei Consiglieri delegare un membro dell’Organismo rispettivamente presieduto.
ARTICOLO 13
VERBALI. La verbalizzazione delle riunioni degli Organi della Fondazione è curata da un Segretario ed il verbale è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I verbali vengono trascritti in ordine cronologico su apposito registro.
ARTICOLO 14
RESPONSABILITA’. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono responsabili verso l’Ente secondo le norme del mandato.
ARTICOLO 15
COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori controlla il bilancio della Fondazione nella sua conformità alle previsioni di legge, e vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento ed in particolar modo sulla regolare tenuta della contabilità. I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può essere invitato alle riunioni del Comitato Esecutivo.
ARTICOLO 16
BILANCIO. Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo, sentito il Tesoriere, redige il bilancio preventivo secondo i criteri di verità, chiarezza e completezza e lo sottopone tempestivamente, corredato dalle osservazioni del Collegio dei Revisori, al Consiglio di Amministrazione, che deve approvarlo entro il 30 ottobre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo, sentito il Tesoriere, redige altresì il bilancio consuntivo con gli stessi criteri e lo sottopone, corredato della Relazione del Collegio dei Revisori, al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Comitato Esecutivo che illustri l’attività da svolgere e svolta dalla Fondazione e l’andamento della gestione nei vari settori, in cui la stessa ha operato ed opera.
ARTICOLO 17
ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI. La Fondazione si estingue qualora lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. In tal caso i beni che residueranno una volta esaurita la liquidazione saranno devoluti ad altri Enti che abbiano fini analoghi.
ARTICOLO 18
RINVIO. Per quanto non previsto nel presente Statuto verranno applicate le norme di legge vigenti in materia.
Firmato: Floretta Rolleri – Antonio Buonajuto – Luigi Mastrominico – Giancarlo Laurini – Giuseppe Fiengo – Francesco Caia – Bruno Piacci – Flavio Zanchini – Antonio Areniello – Stefano Cimmino – Achille Coppola – Raffaele Felaco – Lucio De Giovanni – Franco Fichera – Saviano Panico – Gnnaro Ferrara – Luigi De Falco – Maurizio Maddaloni – Mario Ruberto – Aldo Pace – Gennaro Moccia – Giuseppe di Transo notaio (sigillo).